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La confusione dei poteri costituzionali richieda di rimettere ordine, ripartendo dalla separazione dei poteri, alla ricerca di una riserva di amministrazione negata dalla giurisprudenza costituzionale sul presupposto dell’assenza nell’ordinamento costituzionale di una sua espressa previsione e del carattere formale della legge. Il primo dei tanti nodi da sciogliere riguarda quindi il fondamento di una “riserva” che, in un modello costituzionale rigido, deve trovare espresso riconoscimento nella Costituzione con un approccio normativo che inserisca però il dato costituzionale positivo, nel contesto storico e teorico-generale in linea con il metodo interpretativo della Costituzione scritta improntato al realismo storicista inaugurato da Carlo Esposito sempre attento agli “enunciati costituzionali asseverati dalla storia” pur “sfuggendo a qualunque suggestione dell’interpretazione come attività orientata e condizionata a valori”. In questa prospettiva, che mette in stretta correlazione il principio della separazione dei poteri (rectius delle funzioni) e la tutela dei diritti costituzionali, sono le norme costituzionali generali, di sistema (art. 3 Cost.), organizzative (artt. 97 e 113 Cost.) e concernenti i diritti costituzionali (art. 41 Cost., etc.), ad “implicare l’essenzialità del passaggio attraverso l’amministrazione” e “l’inidoneità della sola legislazione al maneggio del pubblico interesse in relazione a singole, concrete fattispecie”.
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