La Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208 ha apportato alcune importanti semplificazioni in merito alle detrazioni fiscali per tasse e contributi dovuti per la frequenza di corsi di istruzione.
Precisamente, i commi 954 b) e 955 dell’art. 1 della predetta Legge di stabilità hanno ridefinito l’art. 15, comma 1, lett. e) del TUIR prevedendo le detrazioni:
comma 954 b): “le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.”;
comma 955: le disposizioni di cui al comma 954, lettere a) e b), si applicano a partire dall’anno di imposta 2015.
Si rammenta che la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere.
Le
ricevute dei pagamenti sono - a tutti gli effetti di legge - quietanze
liberatorie e possono essere utilizzate come documenti legali nelle
dichiarazioni dei redditi. Possono essere esibite tutte le ricevute
pagate nel corso dell’anno di riferimento dei redditi da dichiarare,
anche se relative a due anni accademici distinti, a condizione che
l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio
1997, n. 241 ( Legge stabilità 27 dicembre 2019 - tracciabilità pagamenti).
Relativamente all'anno di imposta 2023, si invitano gli studenti a verificare l'entità degli importi detraibili nel Decreto Ministeriale
del 07 dicembre 2023.
Gli studenti possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese universitarie sostenute e dei rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata e/o in quella dei familiari di cui risultano a carico.
Di conseguenza, se lo studente è fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni sulle spese universitarie e sui rimborsi per cui è stata esercitata l'opposizione.
È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese universitarie previsti dalla legge.
L'opposizione all'utilizzo delle spese universitarie può essere esercitata, entro il 28 febbraio 2024, comunicando le informazioni con l'apposito modello di richiesta di opposizione - pdf
La comunicazione può essere effettuata: