Fasce contributive
La condizione economica e patrimoniale degli studenti dell’Unione Europea deve essere certificata tramite documenti anagrafici, fiscali e patrimoniali tradotti, autenticati e legalizzati dall’Autorità diplomatica o Consolare Italiana del paese di appartenenza. Dove occorra, saranno valutati in base al tasso di cambio medio dell’euro per l’anno 2012.
Gli studenti non appartenenti all’Unione Europea (ad eccezione degli studenti provenienti da: Confederazione Elvetica, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) sono collocati di diritto e senza necessità di documentazione nella fascia di contribuzione di ammontare più elevato, salvo quanto stabilito dall’art. 4 L. 2/12/1991, n. 390.
Fanno eccezione gli studenti la cui nazionalità è diversa da quella dell’Unione Europea e che appartengono a nuclei familiari:
- i cui componenti sono residenti in Italia,
- nel caso non abbiano i requisiti previsti per lo studente indipendente (art. 5.1.1 comma b del presente regolamento)
- e che producano la debita documentazione dei redditi prodotti in Italia dai componenti del nucleo familiare, ove muniti di adeguato permesso di soggiorno.
Per questi ultimi è valido lo stesso regolamento valido per gli studenti italiani.
È lasciata facoltà, allo studente non appartenente all’Unione Europea, di produrre adeguata documentazione a dimostrare l’assegnabilità a una specifica fascia di contribuzione. I documenti presentati dovranno essere in lingua originale e tradotti in italiano ed entrambe le versioni dovranno essere autenticate dall’autorità consolare.
Gli studenti che appartengono alla quarta fascia contributiva non dovranno effettuare la compilazione del form online e la conseguente procedura di perfezionamento della richiesta.






